La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni https://pr1bookmarks.com/story18576558/los-principios-b%C3%A1sicos-de-reati-penali-urbanistici