Si realizzerebbe per questo un capovolgimento della dettame di cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti anche quando manchi sia dubbia oppure contraddittoria la prova positiva del l’purezza dell’incolpato. E’ stata, Per singolare, chiarita la discordanza tra mera preordinazione del delitto https://www.avvocatopenalistanapoli.com/incidenti-stradali-lione.html